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Via Goito a Livorno: cosa prevede davvero il Piano Operativo e cosa resta da verificare.

3 giorni fa
Tempo di lettura: 7 min

Il progetto Frangerini, le superfici da non confondere, gli obblighi per il parco pubblico e il ruolo dell’edilizia sociale. Una lettura degli atti per capire che cosa è già previsto e quali decisioni appartengono alla fase attuativa.

Analisi aggiornata al 7 settembre 2026



Il progetto Frangerini per via Goito, presentato il 31 agosto, e la manifestazione del 5 settembre hanno riportato al centro del confronto cittadino il futuro degli Orti Urbani di Livorno. Da una parte la proposta di realizzare abitazioni insieme a un parco pubblico; dall’altra la richiesta di preservare l’area senza nuove costruzioni. (Il Tirreno)

Per orientarsi, però, occorre separare tre questioni: che cosa prevede il Piano Operativo, che cosa propone l’impresa e che cosa deve essere verificato e autorizzato attraverso il procedimento amministrativo.

Sono piani diversi. Confonderli può portare a considerare già approvato ciò che è stato soltanto presentato, oppure a discutere come ancora inesistente una previsione urbanistica che è già negli atti.




Il punto di partenza è un piano già vigente

Il Piano Operativo di Livorno è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 146 del 28 luglio 2025 ed è efficace dal 15 novembre 2025. Il portale urbanistico comunale pubblica anche l’aggiornamento del quadro conoscitivo e la rettifica degli errori materiali approvati nell’aprile 2026. Non stiamo quindi esaminando un piano ancora in fase di adozione. (LDP GIS Cloud)

Il riferimento per l’area è la scheda AT.03 — Via Goito, relativa all’isolato delimitato da via Goito, via dell’Ambrogiana, via dell’Erbuccia e via Giovanni da Verrazzano. Questi i principali parametri:

Parametro

Previsione della scheda

Superficie territoriale, ST

61.450 m²

Superficie fondiaria massima, SF

10.800 m²

Superficie edificabile massima di scheda, SE

4.500 m² residenziali

Altezza massima

4 piani

Rapporto di copertura

40% della SF

Superficie permeabile

30% della SF

Standard minimi complessivi

49.450 m²

Di cui verde

47.450 m²

Di cui parcheggi e viabilità

2.000 m²

L’attuazione avviene mediante Piano Attuativo di iniziativa privata. La previsione associa la nuova edificazione alla cessione e realizzazione del parco pubblico. Il dato dei 4.500 m² va letto insieme alla disciplina dell’edilizia residenziale sociale, richiamata dalla stessa scheda.

La distinzione urbanistica è importante: l’articolo 119 colloca le aree AT fra le trasformazioni di nuovo insediamento, diverse dalle aree ATR di riqualificazione. Il termine “completamento” non significa, dunque, che si intervenga soltanto recuperando edifici esistenti. (LDP GIS Cloud)




I 4.500 m² non sono la superficie di terreno occupata dai palazzi


L’espressione “metri quadrati edificabili” può trarre in inganno.

La superficie edificabile, SE, è un parametro edilizio: considera le superfici computabili dei diversi livelli dell’edificio, secondo le inclusioni e le esclusioni previste dalla disciplina regionale. Non coincide con l’impronta del fabbricato sul terreno. (Raccolta Normativa Toscana)

Un esempio semplificato aiuta: un edificio con quattro livelli sovrapposti, ciascuno dei quali apporta 250 m² al computo della SE, sviluppa complessivamente 1.000 m² di SE. Non occupa per questo 1.000 m² di terreno.

La superficie fondiaria riguarda invece i lotti destinati all’insediamento, comprensivi delle relative pertinenze: non soltanto le sagome degli edifici. Per questo leggere un progetto richiede almeno tre misure distinte: l’estensione dei lotti, la superficie coperta dai fabbricati e la superficie edilizia sviluppata sui diversi piani.

Confrontare queste grandezze come se fossero intercambiabili produce percentuali apparentemente chiare, ma poco utili per capire la trasformazione.



“80%”, “98%” e “1,83%”: quale superficie stiamo contando?

Nella presentazione riportata dal Tirreno, Frangerini indica un’impronta dei fabbricati di circa 1.125 m², pari all’1,83% dell’area complessiva. La stessa impresa precisa che questo valore non coincide con il consumo di suolo totale dell’intervento. (Il Tirreno)

Il comunicato comunale del 1° settembre utilizza invece il rapporto “98 a 2%” fra verde e impronta delle costruzioni. È qui che serve una precisazione: ciò che non è occupato dai fabbricati non è automaticamente tutto verde naturale, pubblico o non trasformato. (Comune di Livorno)

L’1,83% risponde alla domanda: quanto terreno occupano le sagome degli edifici nella proposta illustrata? Non risponde, da solo, alla domanda: quanto suolo viene artificializzato dall’intero intervento?

Secondo ISPRA, il consumo di suolo riguarda il passaggio da una copertura non artificiale a una artificiale. La valutazione comprende quindi anche infrastrutture, piazzali, percorsi e altre sistemazioni, non soltanto i fabbricati. Alcune trasformazioni possono inoltre essere reversibili, come determinate superfici di cantiere o in terra compattata. (ISPRA)

Questo non significa considerare consumata tutta l’area di un insediamento: giardini e superfici verdi prive di coperture artificiali non vanno conteggiati come tali. Significa misurare separatamente ciò che resta vegetato, ciò che viene pavimentato e ciò che subisce altre modifiche. (ISPRA)

Anche il riferimento all’“80% a verde” richiede attenzione. Calcolando le percentuali sui valori di scheda, gli standard complessivi rappresentano circa l’80,47% dell’area; la sola quota indicata come verde è circa il 77,22%. Sono elaborazioni dei parametri di piano, non misurazioni del progetto Frangerini.

La domanda utile diventa allora: quali superfici cambiano rispetto allo stato attuale, in che modo e con quali conseguenze?




L’edilizia sociale è una parte della verifica, non un dettaglio

Per comprendere la capacità edificatoria dell’area non basta fermarsi alla tabella.

L’articolo 74 delle Norme Tecniche di Attuazione disciplina l’Edilizia Residenziale Sociale, o ERS. Per le aree interessate consente fino al 30% di SE aggiuntiva, purché destinata a questa funzione. Sono previsti obblighi specifici, fra cui una locazione di almeno quindici anni a canone protetto. Non è quindi un aumento indistinto di edilizia libera. (LDP GIS Cloud)

Le Regole Gestionali applicative sono state approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 205 del 12 novembre 2025. Il loro paragrafo 2.1 comprende espressamente AT.03 fra le aree private interessate. (Gestione del Territorio)

Sul solo piano aritmetico, il massimo incremento del 30% applicato a 4.500 m² equivale a 1.350 m² aggiuntivi, per un totale teorico di 5.850 m² di SE.

Questo calcolo non descrive una quantità già autorizzata e non dimostra che Frangerini abbia richiesto tale incremento. Nelle fonti consultate per questo articolo non è stata individuata una conferma documentale della scelta del proponente su questo punto.

Le regole richiedono inoltre una valutazione economico-finanziaria attraverso il cosiddetto Margine di sostenibilità. Il documento comunale chiarisce che questo indicatore supporta l’esame delle proposte, ma non costituisce una soglia che vincola automaticamente la decisione dell’amministrazione. Restano da rispettare gli obiettivi e le disposizioni del piano.

Esiste anche un’altra modalità di attuazione: quando il privato non realizza la superficie aggiuntiva ERS, il sistema prevede la riduzione del 10% della capacità edificatoria dell’operatore e la cessione di un’area destinata alla componente sociale. Rinunciare alla superficie aggiuntiva non significa, quindi, eliminare ogni obbligo relativo all’ERS.

La domanda da porre agli elaborati è precisa: quale modalità viene proposta per via Goito, con quali superfici e quali impegni?



Il parco pubblico non è soltanto un annuncio

La scheda prescrive che una porzione del parco sia destinata agli orti urbani. La loro presenza futura appartiene quindi alla disciplina dell’intervento, non soltanto alla comunicazione del progetto.

Questo, tuttavia, non basta per conoscere il risultato concreto. Quanti spazi saranno riservati agli orti? Dove saranno collocati? Quali vegetazioni esistenti verranno conservate? Come saranno organizzati accessi e percorsi? Chi si occuperà della gestione?

C’è poi una distinzione fondamentale: acquisire un’area, realizzare un parco e renderlo effettivamente fruibile sono passaggi diversi.

Nel comunicato del 1° settembre il Comune presenta una proposta di passaggio anticipato delle aree e richiama una convenzione ancora da definire. L’annuncio di questa soluzione non documenta, da solo, il perfezionamento della cessione o l’approvazione di tutti gli impegni contrattuali. (Comune di Livorno)

L’articolo 119 richiede che la convenzione regoli cessioni, tempi delle opere pubbliche, garanzie e modalità di utilizzazione e manutenzione. È quindi lì che devono trovare una definizione verificabile gli obblighi del soggetto attuatore. (LDP GIS Cloud)

Per valutare il beneficio pubblico non basta conoscere quanti metri quadrati saranno trasferiti. Occorre leggere che cosa deve essere realizzato, entro quando e con quali garanzie di adempimento.




Quattro edifici presentati non significano quattro edifici già autorizzati

La configurazione illustrata pubblicamente comprende quattro immobili. Ma la presentazione di una proposta non coincide con l’approvazione del Piano Attuativo o con il rilascio dei titoli edilizi. (Comune di Livorno)

Anche le immagini degli strumenti urbanistici devono essere lette correttamente. L’articolo 119 distingue i contenuti vincolanti delle schede — parametri, modalità attuative, disposizioni e condizioni — dalla rappresentazione cartografica e dalla norma figurata. Le sagome mostrate non possono essere interpretate isolatamente come un progetto edilizio definitivo. (LDP GIS Cloud)

La procedura descritta dal Comune per i Piani Attuativi prevede istruttoria, adozione, pubblicazione sul BURT e deposito per trenta giorni, durante i quali chiunque può consultare gli elaborati e presentare osservazioni. Seguono gli adempimenti di approvazione previsti, la convenzione e i titoli abilitativi necessari per le opere. (Comune di Livorno)

Nella ricognizione delle fonti pubbliche svolta per questo articolo non è stato individuato un atto di approvazione del Piano Attuativo relativo alla proposta Frangerini appena illustrata, né un relativo permesso di costruire. Questo è un limite della documentazione reperita: non equivale ad affermare che nessuna istanza sia stata depositata.

Per chi intende partecipare al procedimento, il passaggio utile è verificare gli estremi dell’eventuale istanza e seguire la pubblicazione degli atti. Il termine per le osservazioni non decorre da una conferenza stampa. La fase attuativa, inoltre, non riapre automaticamente il procedimento del Piano Operativo già concluso. (Comune di Livorno)




Che cosa serve per valutare davvero il progetto

Per passare dal dibattito sulle percentuali alla verifica dell’intervento servono elaborati che consentano confronti concreti.

Il primo è un quadro completo delle superfici, riferito allo stato attuale e a quello proposto. Dovrebbe permettere di distinguere edifici, pertinenze, parcheggi, percorsi, pavimentazioni, verde e aree temporaneamente interessate dai cantieri. Senza questo confronto, non è possibile ricavare il consumo di suolo dalla sola impronta edilizia.

Il secondo è il rilievo della vegetazione. Non si tratta soltanto di una richiesta di maggiore informazione: l’articolo 119 impone un rilievo puntuale delle presenze arboree e vegetali significative quando il progetto interessa porzioni attualmente non urbanizzate. (LDP GIS Cloud)

Su quella base avrebbe senso verificare quali alberature siano conservate, quali interferiscano con le opere e quali nuove sistemazioni siano previste. Un rendering può illustrare un’intenzione, ma non sostituisce questo confronto.

Il terzo è l’insieme formato dal Piano Attuativo e dalla convenzione, nel quale leggere anche la scelta relativa all’ERS. Le questioni da verificare sono la distribuzione delle superfici, gli obblighi pubblici, i tempi e le garanzie: non soltanto l’aspetto degli edifici. (Comune di Livorno)




La conclusione: leggere la previsione non significa approvare il progetto

La lettura degli atti non risolve da sola il giudizio sull’opportunità della trasformazione. Permette però di formulare le domande nel punto giusto.

Un progetto non diventa sostenibile soltanto perché occupa con i fabbricati una quota ridotta dell’area. Allo stesso modo, per valutarlo non basta fermarsi al numero delle nuove costruzioni.

La verifica deve tenere insieme trasformazione fisica, condizioni urbanistiche, componente sociale e obblighi verso la città. E deve distinguere ciò che risulta dagli atti da ciò che le parti dichiarano o propongono.

È questa la lezione che il caso di via Goito offre anche a proprietari e investitori: prima di attribuire possibilità, limiti o valore a un terreno, bisogna capire quale previsione esiste, quali condizioni la accompagnano e quali passaggi sono necessari per attuarla.



Nota sulle fonti: l’analisi si basa sulla disciplina urbanistica pubblicata dal Comune di Livorno, sulle Regole Gestionali ERS, sulle informazioni procedurali comunali e sulle dichiarazioni pubbliche richiamate. Non costituisce una verifica integrale del fascicolo amministrativo o degli elaborati progettuali del proponente.





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